IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la legge 9 marzo 1971, n. 98, in materia di «Provvidenze per
il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio
nazionale   nell'ambito   della   Comunita'  atlantica»  che  prevede
l'assunzione  a  tempo  indeterminato,  a  domanda, con inquadramento
anche  in  soprannumero  in  quanto  occorra,  nei ruoli organici del
personale   delle  amministrazioni  dello  Stato,  nei  confronti  di
cittadini  italiani  che  prestavano  la  loro  opera  nel territorio
nazionale  alle  dipendenze  di  organismi  militari  della Comunita'
atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e
che  siano  stati  licenziati  in  conseguenza  di  provvedimenti  di
ristrutturazione   degli  organismi  medesimi,  se  in  possesso  dei
prescritti  requisiti,  in  relazione al titolo di studio posseduto e
alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte;

  Visto  l'art. 2 della citata legge 9 marzo 1971, n. 98, che prevede
che,  ai  fini  dell'assunzione, la domanda debba essere diretta alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  e  presentata,  a pena di
decadenza,  entro  sessanta giorni dalla data del licenziamento e che
sul  formale  inquadramento  delibera,  entro centoventi giorni dalla
data  di  ricezione  della domanda, una apposita Commissione nominata
dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con il
Ministro  per il tesoro, e composta da un magistrato del Consiglio di
Stato,  che  la  presiede, da sei funzionari delle carriere direttive
dello  Stato  e  da  tre rappresentanti del personale interessato. Lo
stesso  articolo  prevede  che i provvedimenti della commissione sono
definitivi  e che prima di autorizzare l'assunzione del personale che
ottiene  l'inquadramento  e'  necessario  sentire  le amministrazioni
interessate;

  Vista  l'art.  45,  comma  3,  della  legge 17 maggio 1999, n. 144,
recante  «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il
riordino  degli  incentivi  all'occupazione  e  della  normativa  che
disciplina  l'INAIL,  nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali»  che  stabilisce che, nell'ambito della programmazione
del  fabbisogno  di  personale  di  cui  all'art.  39  della legge 27
dicembre  1997,  n.  449, come modificato dall'art. 22 della legge 23
dicembre  1998,  n. 448, le disposizioni previste dalla legge 9 marzo
1971,  n.  98  e  successive  modificazioni, sono estese ai cittadini
italiani,  assunti successivamente al 30 giugno 1989, i quali abbiano
prestato  servizio  continuativo, come civili, da almeno un anno alla
data  del 30 giugno 1997 nel territorio nazionale, alle dipendenze di
organismi  militari  operanti nell'ambito della Alleanza atlantica, o
di  quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e siano stati
licenziati entro il 31 dicembre 1999, in conseguenza di provvedimenti
di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi;

  Vista  la  legge  30  dicembre  2004,  n.  311 «Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2005);

  Vista  la  legge  27  dicembre  2006,  n.  296 «Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2007);

  Vista  la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2008);

  Visto  in  particolare  l'art.  2, comma 100, della citata legge 24
dicembre  2007,  n.  244  che, al fine di favorire l'assunzione nelle
pubbliche  amministrazioni  dei cittadini italiani di cui alla citata
legge  9  marzo  1971,  n.  98,  che,  come personale civile, abbiano
prestato  servizio  continuativo, per almeno un anno alla data del 31
dicembre  2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunita'
atlantica,  o  di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte,
operanti  sul  territorio  nazionale,  che  siano stati licenziati in
conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle
basi  militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre
2006,  ha  istituito,  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  uno  specifico  fondo con una dotazione di 7,250 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008;

  Visto  il  successivo  comma 101, del citato art. 2, della medesima
legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  che  affida  ad  un decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
la  pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare di concerto
con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge, la definizione di
criteri e procedure per l'assunzione del personale di cui al predetto
comma  100,  art. 2, legge n. 244 del 2007 nonche' per l'assegnazione
delle    risorse   finanziarie   alle   amministrazioni   interessate
all'assunzione medesima;

  Vista  la  necessita' di dover preliminarmente procedere al formale
inquadramento del predetto personale da assumere;

  Visto  l'art.  68, comma 6, lettera c), del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  in  tema  di  «Disposizioni  urgenti per lo sviluppo
economico,  la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della  finanza  pubblica  e la perequazione tributaria» convertito in
legge,  con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto
2008,  n.  133 che, in sede di riduzione degli organismi collegiali e
di   duplicazioni   di   strutture,   prevede,   in  particolare,  la
soppressione della Commissione per l'inquadramento del personale gia'
dipendente  da  organismi  militari operanti nel territorio nazionale
nell'ambito  della Comunita' Atlantica di cui al citato art. 2, comma
2, della legge 9 marzo 1971, n. 98;

  Ritenuto  di  trasferire  con  il  presente  provvedimento anche le
competenze  della citata struttura amministrativa all'Amministrazione
centrale  dello  Stato  svolgente funzioni istituzionali omogenee, ai
sensi  dello stesso art. 68, comma 5, del citato decreto-legge del 25
giugno 2008, n. 112, ed in particolare al Dipartimento della funzione
pubblica;

  Tenuto  conto  della  necessita' di dare disposizioni alla suddetta
Commissione  per  l'inquadramento  affinche'  proceda al passaggio di
consegne,  al  predetto  Dipartimento  della funzione pubblica, della
documentazione  relativa  al personale in attesa di essere assunto ai
sensi della normativa sopra richiamata, passaggio da effettuare entro
i venti giorni successivi alla data del presente decreto;

  Considerata  l'opportunita'  di fornire indicazioni al Dipartimento
della  funzione  pubblica  sulle  procedure  da seguire per procedere
all'assunzione del personale interessato;

  Su   proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze;

                              Decreta:

                               Art. 1.


                   Trasferimento delle competenze
                della Commissione per l'inquadramento

  1.   Ai   sensi  dell'art.  68,  commi  5  e  6,  lettera  c),  del
decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito  in legge, con
modificazioni,  dall'art.  1,  comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133,  i  compiti  della soppressa Commissione per l'inquadramento del
personale   gia'   dipendente  da  organismi  militari  operanti  nel
territorio  nazionale  nell'ambito  della  Comunita' Atlantica di cui
all'art.  2,  comma  2,  della  legge  9  marzo  1971,  n.  98,  sono
trasferiti,   a   decorrere  dalla  data  del  presente  decreto,  al
Dipartimento della funzione pubblica.

  2.  Il  presidente  della  Commissione  di cui al comma 1, o un suo
delegato,  al fine di consentire un completo passaggio di consegne al
predetto  Dipartimento della funzione pubblica, trasmette formalmente
allo  stesso,  entro venti giorni dalla data del presente decreto, la
documentazione  riguardante  il  personale  di cui alla legge 9 marzo
1971,  n. 98, non ancora assunto, nonche' quella del personale di cui
all'art.  2,  comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha
presentato  domanda  di assunzione. La documentazione viene trasmessa
con  una  relazione analitica di accompagnamento contenente un elenco
degli  atti trasferiti, un elenco del personale da assumere indicando
per   ciascun  nominativo  lo  stato  dell'istruttoria  eventualmente
avviata  ed ogni altra informazione utile ai fini dell'inquadramento,
una  descrizione dei criteri seguiti dalla Commissione nell'esercizio
dei   propri  compiti,  nonche'  quant'altro  il  presidente  ritenga
importante  al  fine  di  garantire  la continuita' nello svolgimento
della   funzione   e   la  celerita'  nella  trattazione  degli  atti
trasferiti.